Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e diritto di difesa: la Corte Costituzionale rafforza la tutela della persona fragile

Quando una persona attraversa una crisi psichica, la necessità di proteggerne la salute può accompagnarsi a decisioni che incidono profondamente sulla sua libertà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) rappresenta uno dei momenti più delicati di questo rapporto tra cura e diritti.
Per comprenderne le garanzie occorre partire dal principio secondo cui la sofferenza psichica non incide mai sulla dignità della persona, che resta, ma richiede strumenti capaci di rendere effettivo l’esercizio dei suoi diritti.

Quando può essere disposto il trattamento sanitario obbligatorio?

La disciplina del TSO è contenuta negli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e impone il rispetto del principio di volontarietà delle cure, ove il trattamento imposto costituisce viceversa un’eccezione da attuare sempre nel rispetto della dignità della persona, ricercandone il consenso e la partecipazione.

Ma quali sono, in caso di TSO psichiatrico in condizioni di ricovero ospedaliero, i tre presupposti che devono sempre sussistere contemporaneamente?

  1. Sussistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti;
  2. mancata accettazione di questi interventi da parte della persona interessata;
  3. impossibilità di adottare tempestivamente misure sanitarie adeguate fuori dall’ospedale.

La sola diagnosi psichiatrica, infatti, non basta a giustificare il ricovero obbligatorio ma occorre verificare concretamente tutte le condizioni previste dalla legge, posto che
Il TSO ospedaliero deve rappresentare l’ultima soluzione praticabile, proporzionata alle esigenze terapeutiche.
Il fondamento è riscontrabile tanto nell’articolo 32 quanto nell’articolo 13 della Carta Costituzionale e che proteggono da un lato la salute delle persone, dall’altro la loro libertà personale (e il ricovero imposto comporta un’evidente limitazione di quest’ultima libertà).

Le garanzie del procedimento

La legge prevede che il TSO sia disposto dal Sindaco sulla base di una proposta medica motivata, convalidata da un secondo medico appartenente al servizio sanitario pubblico.
Il provvedimento deve essere notificato al Giudice Tutelare entro quarantotto ore dal ricovero. Tra l’altro il Giudice deve poi disporre delle successive quarantotto ore per convalidarlo o meno.
Anche il prolungamento oltre il settimo giorno richiede una proposta motivata e il controllo giudiziario.
La permanenza delle condizioni che giustificano il trattamento deve quindi essere verificata nel tempo.

Già con la Sentenza n. 76 del 2025 la Corte Costituzionale aveva rafforzato la partecipazione dell’interessato imponendo la comunicazione del provvedimento sindacale, la sua audizione prima della convalida e la notificazione del decreto del Giudice.
Ascoltare la persona coinvolta consente di conoscerne le condizioni e di dare spazio alle sue ragioni anche e nonostante una situazione di sua particolare vulnerabilità.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/76

La Sentenza n. 157/2026: l’assistenza dell’avvocato diventa obbligatoria

Con la sentenza n. 157 (depositata il 2 ottobre 2026) la Corte Costituzionale ha compiuto un ulteriore passo in avanti dichiarando illegittimo l’articolo 35 della legge summenzionata nella parte in cui non assicura la difesa tecnica nel giudizio di convalida del TSO ospedaliero e della sua eventuale proroga.

Le garanzie introdotte dalla Consulta sono precise:

  1. quando riceve la comunicazione dell’ordinanza sindacale, la persona interessata dal provvedimento deve essere informata della facoltà di nominare un avvocato di fiducia;
  2. se non lo nomina, il Giudice Tutelare deve designare un difensore d’ufficio;
  3. il difensore deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione;
  4. anche al difensore deve essere notificato il decreto di convalida o di mancata convalida.

Le medesime garanzie operano per l’eventuale proroga.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/157

Una tutela che raggiunge chi potrebbe essere in difficoltà nel chiedere aiuto

Il passaggio decisivo riguarda l’obbligatorietà dell’assistenza.
Invero, la possibilità di cercare autonomamente un avvocato dipende dalla lucidità del momento, dalle risorse disponibili e dalla presenza di una rete familiare o sociale.
Affidare la difesa soltanto all’iniziativa del paziente rischierebbe infatti di lasciare senza protezione proprio chi incontra maggiori difficoltà.

La difesa d’ufficio risponde all’esigenza di assicurare assistenza professionale anche alla persona che, nella crisi, non riesce/ non vuole attivarsi per ottenerla.

Come avvocata ritengo che il valore della pronuncia stia soprattutto nell’aver reso accessibile al soggetto fragile – e probabilmente nella maggior parte dei casi oppositivo – la tutela nel momento in cui esercitarla può essere più difficile ove il difensore nominato può contribuire effettivamente a far emergere le ragioni dell’interessato e a sottoporre al Giudice gli elementi rilevanti per il controllo sulla misura.

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